Gli acquisti di dispositivi medici, non solo quelli degli ottici (occhiali da vista, lenti a contatto etc), ma tutti i dispositivi medici, si possono pagare in modalità non tracciata. Lo prevede l’art. 1 comma-680 della legge di stabilità 2020. Il concetto di possibilità di pagare anche in modalità non tracciata i dispositivi medici viene ribadito nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19-10-2020 i cui effetti riguardano il 2020, 2021 e 2022.
Nel Decreto, l’allegato “A”, che disciplina la trasmissione dei dati che occorre inviare al Sistema tessera sanitaria ai fini della detrazione nella dichiarazioni precompilata (730 o Modello Unico), prevede che sia facoltativa l’indicazione del pagamento tracciato per i dispositivi medici (come quelli venduti dagli ottici) che quindi sono detraibili anche in presenza di pagamento contante. Le istruzioni del modello 730 di quest’anno (730/2022 per l’anno d’imposta 2021) ribadiscono tale possibilità.
Per agevolare i CaF che non hanno conoscenza di queste norme si invita a far circolare la presente comunicazione. Allegata normativa richiamata.
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